L’abbandono del posto di lavoro: cos'è e cosa comporta

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L’abbandono del posto di lavoro: cos'è e cosa comporta

L’abbandono del posto di lavoro è l’illecito commesso allorché il dipendente, dapprima presente sul luogo della prestazione, si allontana cessando la propria attività.

Anche l’abbandono del posto di lavoro, così come l’assenza ingiustificata, già trattata in precedenza, è una condotta la cui conseguenza è un evento lesivo tangibile. Vale a dire la mancanza del lavoratore e l’omessa prestazione dell’attività lavorativa.

Anche l’abbandono del posto di lavoro configura un radicale inadempimento della prestazione lavorativa, stante l’interruzione accaduta nel corso del suo svolgimento.Per la impostazione della contestazione disciplinare occorre specificare:

  1. Il giorno dell’evento
  2. Il turno di lavoro
  3. E poi, preferibilmente, il momento esatto di allontanamento dal luogo della prestazione.

Comportamenti quali un allontanamento furtivo, o comunque la mancanza di qualsiasi cenno alle ragioni dell’abbandono, possono costituire delle aggravanti, che devono essere valorizzate nella lettera di contestazione

D’altro canto, urgenze e fuori programma extralavorativi accaduti al dipendente possono rappresentare delle attenuanti capaci di contenere la gravità dell’illecito.

Nell’abbandono del posto di lavoro, così come nella assenza ingiustificata già trattata, la gravità dell’illecito è determinata, non solo dal fatto di per sé accaduto, ma anche dagli ulteriori aspetti di contorno che contraddistinguono l'intero accadimento.

Così, i pregiudizi arrecati alla organizzazione, alla produzione, alla sicurezza degli impianti e dei colleghi possono essere delle aggravanti, che devono però essere specificate. Lo stesso vale per condotte elusive o addirittura fraudolente la cui natura dolosa deve emergere nel corpo della contestazione disciplinare.

Al contrario, invece, comportamenti del lavoratore finalizzati a contenere le ricadute dell’abbandono oppure condotte datoriali tendenziose possono depotenziare la complessiva rilevanza disciplinare.

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