La violazione dell’obbligo di diligenza dell’avvocato rileva se diminuiscono le chance di vittoria del cliente

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 11304 del 5 luglio 2012 - “la violazione dell’obbligo di diligenza del professionista va rapportato all’idoneità dell’attività dallo stesso prestata ad incidere sugli interessi del cliente”; tale violazione deve concretare un inadempimento in ciò rilevante ma - precisa la Suprema corte – “per poter giudicare tale rilevanza deve operarsi una prognosi dei futuri sviluppi difensivi della causa, la cd perdita di chances di vittoria”.

Nel testo della stessa decisione i giudici di Cassazione hanno, altresì, evidenziato l’applicabilità della speciale forma di autotutela negoziale dell’eccezione di inadempimento disciplinata dall’articolo 1460 del Codice civile anche ai contratti d’opera intellettuale, invocabile – continua la Corte – anche allorquando la prestazione sia già stata resa.

Nel caso di specie, una società si era opposta al decreto ingiuntivo notificatore da parte dell’avvocato che l’aveva assistita in due giudizi, in considerazione della mancata escussione di un teste che sarebbe stato decisivo per gli sviluppi della causa.
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