La vendita dei fabbricati non evita il calcolo del pro rata di detrazione
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 30 ottobre 2009
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Una decisione di emanazione europea – la sentenza 29/10/2009, C-174/08 – risolve una questione interpretativa riferita all’articolo 19, n. 2 della sesta direttiva. Che, non pienamente seguito dalla regola nazionale rappresentata dall’articolo 19-bis del Dpr 633/72 (il quale non è perciò esattamente conforme), afferma come nel calcolo del pro rata per i soggetti che effettuano tanto operazioni che danno diritto alla detrazione Iva quanto operazioni che non danno questo diritto, non si tenga conto dell’ammontare delle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie. Su questa base, la Corte di giustizia delle Comunità europee sostiene con chiarezza che la vendita, ad opera dell’impresa costruttrice, di fabbricati realizzati per proprio conto non è un’operazione immobiliare accessoria, pertanto non può essere esclusa dal calcolo del pro rata di detrazione. E', invece, il prolungamento - diretto, necessario e permanente – dell’attività d’impresa.
- http://eur-lex.europa.eu/Corte di giustizia delle Comunità europee - Causa C-174/08 del 29 ottobre 2009
- ItaliaOggi, p. 25 – Alienazione di fabbricati nel calcolo pro rata – Ricca
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