La variante non basta per sanare il vizio del permesso a costruire
Pubblicato il 10 settembre 2020
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Non si può sanare, né legittimare, per il tramite di una semplice variante, un vizio del permesso di costruire.
L’avallo postumo ha ad oggetto l’illecito, non il titolo edilizio e per intervenire sul provvedimento occorre che l’Amministrazione agisca in autotutela.
Ove l’azione in autotutela, poi, si concretizzi in una convalida, avente efficacia ex tunc proprio in ragione delle sottese esigenze di economia dei mezzi dell’azione amministrativa e di conservazione, la stessa renderebbe legittimo l’intervento ab origine, senza necessità di alcuna sanatoria.
Così il Consiglio di Stato, nel testo della sentenza n. 5288 del 28 agosto 2020, pronunciata in materia di sanatoria di titolo edilizio illegittimo e, in particolare, in tema di ammissibilità di un provvedimento a contenuto plurimo che racchiuda in sé una sanatoria e l’avallo di una variante cd. “comune”.
Abusi edilizi e sanatoria ordinaria
Il Collegio amministrativo ha spiegato come la astratta ammissibilità di provvedimenti a contenuto plurimo, caratterizzati da un’unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale - in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l’uno dall’altro - deve essere contemperata col divieto di commistione tra profili incompatibili tra di loro.
In tema di abusi edilizi, così, la particolare natura della cd. sanatoria ordinaria, per il rilascio della quale l’Amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, non consente l’integrazione con diverse fattispecie previste da altri corpi normativi.
Non basta, ossia, una semplice variante per sanare e legittimare un vizio del permesso di costruire mentre per intervenire sul provvedimento occorre l’azione, in autotutela, dell’Amministrazione.
Per il Consiglio, la sanabilità di un intervento presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà non scattare la potestà sanzionatoria connessa agli abusi edilizi.
Inoltre, se l’abuso consegue alla illegittimità del titolo edilizio originario, la sanatoria non può fungere da convalida dello stesso, consentendo nel contempo di correggere l’errore dell’atto e legittimare ex post l’illecito. La convalida – come sopra detto - avendo efficacia ex tunc, renderebbe ultronea la sanatoria, che riguarda i fatti, e non gli atti.
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