Smart working, ampia tutela INAIL
Pubblicato il 03 novembre 2017
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La circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017, ha fornito istruzioni operative sulla tutela del personale dipendente in modalità di lavoro agile.
Innanzitutto, l’Istituto chiarisce che sono assicurati gli eventi connessi con l’attività svolta; infatti, l’attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in quanto non vengono meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo.
Analogamente, sono tutelati anche gli infortuni avvenuti in itinere quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.
La classificazione tariffaria è la stessa dell’attività svolta in azienda e per gli addetti al lavoro agile la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori.
Comunicazione al Ministero del Lavoro. Modello dal 15 novembre
L’INAIL ha evidenziato, inoltre, che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi per il personale già assicurato con l’Istituto per l’attività svolta in ambito aziendale che venga adibito in modalità agile alle medesime mansioni, le quali non determinano una variazione del rischio.
Scatta però, nel caso di specie, l’obbligo di comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, utilizzando il modello che sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutela della salute e sicurezza
Infine, sottolinea la circolare n. 48/2017, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale vanno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
- eDotto.com – Edicola del 14 giugno 2017 – In Gazzetta Jobs Act lavoratori autonomi e smart working - Schiavone
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