La ritenuta si scomputa senza certificazione

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Il principio a base della sentenza di Ctr Puglia n. 48/2/2008, espresso in disaccordo con l’orientamento di legittimità (Cassazione n. 14033 del 2006), nella convinzione di dover sempre salvaguardare il diritto del contribuente a non subire un doppio prelievo sul medesimo compenso, è che ove il sostituto d’imposta non rilasci la certificazione attestante le ritenute operate, il contribuente “sostituito” possa ugualmente scomputare dall’imposta dovuta le somme trattenute a titolo di acconto, purché dimostri (con documenti a tal fine idonei) di avere subito la ritenuta non certificata.
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