La rettifica Iva interessa il soggetto passivo che ha effettuato la detrazione

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Con la sentenza del 10 ottobre 2013, relativa alla causa C-622/11, la Corte di Giustizia europea interviene in materia di rettifica della detrazione Iva, a seguito di un ricorso presentato dai giudici olandesi che chiedevano se la direttiva Iva consenta il recupero delle somme dovute a seguito di rettifica di una detrazione dell'Iva ad un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione ed estraneo all'operazione che ha dato origine alla detrazione. Il caso nasce da una serie di operazioni immobiliari.

La Corte, nell'evidenziare che la sesta direttiva non contiene indicazioni esplicite in merito al soggetto debitore di crediti tributari derivanti da rettifica di detrazione Iva, puntualizza che non è facoltà degli Stati membri decidere liberamente da quale soggetto passivo l'imposta debba essere pagata.

Pertanto, tenendo conto del fatto che le norme contemplate dalla direttiva in materia di rettifica delle detrazioni hanno la finalità di aumentare la precisione delle detrazioni al fine di assicurare la neutralità dell'Iva e del fatto che “la detrazione inizialmente effettuata viene rettificata se superiore o inferiore a quella che il soggetto dell'imposta era legittimato ad effettuare”, si evince che - in caso di rettifica di una detrazione dell'Iva effettuata da un soggetto passivo - gli importi dovuti a tale titolo debbano essere pagati dal soggetto passivo in parola.

I giudici precisano che una interpretazione che preveda che la rettifica di una detrazione Iva relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi possa interessare un soggetto passivo diverso da quello che ha beneficiato della cessione o della prestazione, sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Rettifica Iva a senso unico - Ricca

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