La responsabilità solidale dei coniugi per la dichiarazione congiunta non viene meno con la separazione

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Per la Cassazione – sentenza n. 20856 dell'8 ottobre 2010 - poiché per i coniugi procedere alla dichiarazione dei redditi congiunta costituisce una facoltà e non un obbligo, gli stessi, una volta esercitata detta facoltà, devono farsi carico di tutte le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose che ne possano derivare dalla legge e che ne connotano il peculiare regime; ciò anche a prescindere dalle successive vicende matrimoniali della coppia. 

In particolare, la conseguente responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta e accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, “non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale”. E' infatti da escludere – continua la Corte - che in mancanza di un'impugnativa del marito rispetto all'avviso di mora a egli notificato possa discendere la definitività dell'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, “avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell'avviso di accertamento”. La capacità contributiva dei coniugi – conclude la Cassazione - va difatti valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – La dichiarazione congiunta vincola anche l'ex coniuge - Alberici

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