La responsabilità per pericolo di rovina ricade sui singoli proprietari

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La Cassazione, con sentenza n. 21401 del 2009, ha spiegato che, in materia di omissione di lavori che minacciano la rovina negli edifici condominiali e nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può essere ritenuto responsabile per il reato di cui all'articolo 677 codice penale, l'amministratore del condominio che non abbia attuato interventi che non erano in suo materiale potere.

In tale situazione, infatti, ricade su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della stessa.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Pericolo e amministratore condominiale – Ufficio legale Confedilizia

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