La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dall'estensione di quest'ultima

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24793 del 5 novembre 2013, ha ricordato che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete; la stessa deve, per contro, essere accertata o esclusa in concreto “in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità”.

Ne consegue che spetta all'ente proprietario dimostrare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada così da eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili che possono concretizzarsi.

Nella specie, la Suprema corte ha annullato, con rinvio per una nuova decisione di merito, la pronuncia con cui gli organi giudicanti in primo e secondo grado avevano escluso la risarcibilità, per cattiva manutenzione della rete stradale, dei danni riportati da una donna caduta in strada a causa della presenza di un rialzo nel basolato.

In ogni caso – ha ricordato la Corte - è posto a carico del danneggiato l'onere di provare di aver prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Il Comune paga per le buche in strada - Caprino

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