La responsabilità delle sanzioni tributarie ricade anche sull’amministratore di Srl per violazioni ante 2003

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In base alla normativa in vigore dal 1° aprile 1998 e valida fino al 2003, la persona fisica amministratore e legale rappresentante di società di capitali è responsabile per le violazioni commesse nell’esercizio delle sue funzioni e riguardanti la società. Nel caso affrontato dalla Corte di cassazione ad un soggetto persona fisica erano state imputate sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi commessa come amministratore della società.

Con sentenza n. 18899 del 16 settembre 2011 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate sostenendo il principio, ricavato dalla normativa del 1997, per cui il trasgressore di norme tributarie deve considerarsi l’autore materiale della violazione. Questo dal 1° aprile 1998, data in cui la persona fisica, rappresentante di un soggetto passivo d’imposta, che commette la violazione è da considerarsi centro di imputazione della sanzione ed è responsabile solidalmente delle sanzioni annesse alle violazioni di norme tributarie poste in essere nell’interesse della società.

Tale quadro normativo è cambiato nel 2003, anno dal quale vige il principio della responsabilità esclusiva delle sanzioni in capo alla persona giuridica.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Il rappresentante legale paga la «vecchia» sanzione - Falcone

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