La pubblica amministrazione non deve comunicare i debiti estinti
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 29 giugno 2013
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Relativamente alla comunicazione, con scadenza 1° luglio 2013, ai creditori da parte delle pubbliche amministrazioni, la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 30 del 28 giugno 2013, chiarisce che i debiti da comunicare non devono includere quelli già estinti prima della data di comunicazione, oltre a quelli dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento.
Si precisa che la successiva pubblicazione dell'elenco completo, entro il 5 luglio 2013, dovrà essere effettuata in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore, riportando esclusivamente i codici identificativi della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o di altro documento identificativo, oltre ad importo e data prevista.
L'amministrazione debitrice è tenuta all'aggiornamento dell'elenco nel momento in cui viene a conoscenza dell'entità delle risorse ad essa riconosciute e della data della loro disponibilità, indicando la data prevista di pagamento relativamente ad un set di debiti di importo corrispondente. Nella circolare si precisa che la data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche ed aggiornamenti.
- ItaliaOggi, p. 21 – P.a., si tace sui debiti estinti - Barbero
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