La provvigione dell’agente per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto

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Con la sentenza n. 16432 del 27 settembre 2012, la Cassazione ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 1748, 3° comma del Codice civile, il diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto spetta, all’agente, se la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione, in ogni caso, sia da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
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