La prova dell'erogazione legittima il compenso all'amministratore
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 03 gennaio 2014
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Con sentenza n. 182/07/2013, depositata il 19 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale di Milano stabilisce che possono essere portati in deduzione dal reddito di impresa i compensi erogati agli amministratori, erogati senza delibera assembleare ma inseriti nel bilancio d'esercizio. Rigettate quindi le doglianze dell'Agenzia delle entrate.
I giudici della Ctr sottolineano la legittimità di tali costi evidenziando l'aspetto fiscale del caso in esame, attestato dalla documentazione della effettiva erogazione quale prova del relativo costo. Inoltre, l'invariato ammontare degli emolumenti per diversi anni ha fatto ritenere che siano stati prelevati sulla base di costanti precedenti delibere assembleari.
Non valida la ripresa a tassazione ai fini dell'imposizione diretta a carico della società, che “comporterebbe una illegittima duplicazione d'imposta, essendo tali emolumenti assoggettabili alla imposizione fiscale diretta a carico degli stessi consiglieri scontando la relativa imposta”.
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