La proroga nei Cie può essere disposta solo a seguito di contraddittorio con l'interessato

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Con la sentenza n. 15223 del 18 giugno 2013 la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di merito avevano confermato la richiesta dell'amministrazione dell'Interno di prorogare la presenza di un cittadino straniero in un centro di identificazione ed espulsione (Cie), senza convocare l'interessato in udienza per la verifica delle condizioni legittimanti la proroga della detenzione amministrativa.

I giudici di legittimità hanno censurato la decisione di specie, nel frattempo impugnata dallo straniero interessato, affermando perentoriamente la necessità che la richiesta di trattenimento nei Cie vada esaminata in contraddittorio con l'interessato, assistito dal difensore di fiducia.

Vi è proprio una garanzia di partecipazione – spiega la Corte – che, incidendo sulla libertà personale del cittadino, deve sussistere non solo al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura, ma anche in occasione delle successive proroghe. Queste ultime, infatti, hanno carattere di assoluta eccezionalità, dovendo essere, peraltro, congruamente motivate senza che si possa prescindere dalla partecipazione dello straniero all'udienza camerale medesima.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Stranieri, confronto prima del Cie - Noci

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