La prelazione agraria può essere chiesta solo dal coltivatore diretto

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Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 7 marzo scorso n. 201, ha rigettato la domanda di retratto agrario formulata da una coltivatrice diretta confinante con il fondo oggetto di cessione.

Il giudice si è uniformato all'orientamento della cassazione rilevando come la prelazione agraria può essere esercitata solo in presenza di determinate condizioni, tra cui quello soggettivo della titolarità in capo al richiedente di essere coltivatore diretto nonché quello oggettivo di svolgimento effettivo ed abituale, pur non professionale, di attività agricola sul fondo limitrofo.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito prova di essere coltivatrice diretta; inoltre la domanda formulata non possedeva i requisiti di legittimità mancando la dichiarazione di voler pagare il medesimo prezzo fissato nella compravendita.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Per riscattare il fondo va provato il «titolo» - Rossi

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