La polizza vita non fallisce

Pubblicato il



La Suprema corte (Cass. Civ. sezioni unite 31/3/2008 n. 2871) decreta che a seguito della dichiarazione di fallimento rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal fallito, mettendo così fine al contrasto giurisprudenziale, sorto dopo le sentenze del 3 dicembre 1988 n. 654 e del 26 giugno 2000 n. 8676, con l’orientamento tradizionale dell’art. 1923 c.c., comma 1 che recita: “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva” e dell’art. 46, comma 5 della legge fallimentare. Le S.U. pongono fine alla vexata quaestio definendo che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, invece agire in revocatoria relativamente ai premi pagati ai sensi dell’art. 1923, comma 2 c.c. e dell’art. 67 della legge fallimentare.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – La polizza vita non fallisce – De Angelis

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito