La piccola mobilità perde la lista. Agevolazioni con stop al 2012
Pubblicato il 31 ottobre 2013
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La legge di stabilità 2013 (legge 228/12) non ha prorogato, per il 2013, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità (piccola mobilità) dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15.
Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione.
Piccola mobilità
I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con numero di dipendenti anche inferiore a 15, in deroga alle regole ordinarie, sono ammessi alle liste di mobilità (come piccola mobilità) in virtù della legge 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia, non fruiscono del trattamento di mobilità.
Agevolazioni legate alla piccola mobilità
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge148/1993 (convertito con la legge 236/1993), regola le agevolazioni per incentivarne le assunzioni.
a) beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato anche part-time (ex art. 25, comma. 9, legge n. 223/1991)
→ Per 18 mesi i datori di lavoro versano la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10% da "gennaio 2007"); è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore
b) beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato anche part-time (art. 8, comma. 2, legge n. 223/1991)
→ Per il periodo di assunzione (max 12 mesi) i datori di lavoro versano la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10% da "gennaio 2007"); è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore
c) beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato rapporti di lavoro a termine (art. 8, comma. 2, legge n. 223/1991)
→ Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro versano la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10% da "gennaio 2007"); è dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore
Mancata proroga
La legge di stabilità 2013 (legge 228/12) non ha prorogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità (piccola mobilità), per tali lavoratori.
Dalla circolare Inps n. 13/2013: “Per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991.
Non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 01.01.2013, ne consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti”.
Per i rapporti sorti prima del 2013 le agevolazioni contributive si interromperanno al dicembre del 2012.
Resta il bonus di 190 euro
Dalla circolare Inps n. 150/2013:
“a. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
b. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
c. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro). Le condizioni specifiche e le modalità di fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione."
Dunque, non rimane che il bonus valido per il 2013 relativamente ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (ex piccola mobilità).
Si tratta dell’incentivo che concede un beneficio ai datori di lavoro privati che, nel corso del 2013, assumono, a tempo determinato, indeterminato, part-time o anche a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi precedenti dalle imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
È introdotto dal decreto direttoriale 264/2013 del 19 aprile 2013, di cui non sono ancora note le modalità operative, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013.
Budget di 20 milioni di euro nel Fondo di rotazione professionale.
Si distinguono i 2 bonus
1° - Si ferma al 31 12 2012 |
2° - vale per il 2013 |
Tutti i datori di lavoro |
datori di lavoro privati, non per lavoratori domestici |
Assunzioni a tempo indeterminato o determinato anche part-time;
trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine |
Assunzioni a tempo determinato, indeterminato, part-time o anche a scopo di somministrazione |
Per 18 o 12 mesi i datori di lavoro versano la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti |
Bonus: - 190 € mensili per 12 mensilità per assunzioni a tempo indeterminato; - 190 € mensili per 6 mensilità per assunzioni a tempo determinato.
Per le assunzioni con contratti part-time, l'importo è ridotto in rapporto alla durata effettiva dell'orario di lavoro.
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Non applicabile alle: - assunzioni 2013; - proroghe nel 2013 di contratti instaurati nel 2012; - trasformazioni di contratti instaurati nel 2012.
La non applicabilità vale anche per l’apprendistato, ma ancora non è definita la disciplina contributiva per tali rapporti (articolo 7, comma 4, Dlgs 167/11). |
Applicabile alle: - assunzioni 2013; - proroghe nel 2013 di contratti instaurati nel 2012; - trasformazioni di contratti instaurati nel 2012. |
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