La P.a. deve applicare il principio di pubblicità in tutte le gare

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E' illegittimo l’operato dell’amministrazione pubblica che svolge, nell'ambito di un procedimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso il cottimo fiduciario, tutto l'iter di gara in seduta riservata, violando il principio di pubblicità e di trasparenza e sottraendo l'operato al controllo dei partecipanti alla gara.

Lo ha deciso la quinta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5454 del 5 ottobre 2011, chiamata a decidere se fosse legittimo il procedimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo del cottimo fiduciario avvenuto interamente in seduta riservata. I giudici amministrativi rammentano come la giurisprudenza sia costante nell'affermare che ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione è fondamentale la pubblicità dei procedimenti di gara, applicabile anche agli appalti concernenti i cc.dd. settori esclusi, “precisando che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche”.

I principi di trasparenza e pubblicità non possono essere derogati nemmeno nei casi in cui la legge ammette l'uso di procedimenti più semplificati come è il caso del sistema del cottimo fiduciario.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - Pubblicità richiesta anche in caso di iter informali - Cusmai

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