La modestia del valore della causa non porta automaticamente alla compensazione delle spese

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Secondo la Corte di cassazione - ordinanza n. 18898 depositata il 2 novembre 2012 – il modesto valore della controversia non è di per se giustificativo della compensazione delle spese, “determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare le spese”.

Ed il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente non può essere imputato a colpa della parte che ha fatto ricorso al giudice proponendo opposizione a verbale, “giacché il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Corte costituzionale”.
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