La mancata convivenza per ragioni economiche esclude l'espulsione

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Con ordinanza n. 22230 del 29 ottobre 2010, la Prima sezione civile della Cassazione ha respinto i ricorsi avanzati dal ministero dell'Interno e dal Prefetto di Varese avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Varese aveva annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti di un extracomunitario coniugato con una cittadina italiana che, però, non conviveva con quest'ultima.

In primo luogo, il ricorso del ministero è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità che ha riconosciuto al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimità. 

Rigettato, in ogni caso, anche il ricorso dell'autorità emittente secondo cui il difetto della convivenza avrebbe escluso il presupposto per derogare all'espulsione; per la Corte, se è vero che il riconoscimento della convivenza non è presumibile in base all'esistenza del matrimonio e deve essere provato dall'espulso, restando escluso dall'accertamento circa la sussistenza di uno stato di separazione sia legale sia di fatto, è altresì vero che il giudice di merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, aveva ritenuto che nella specie non v'era stata separazione giudiziale o consensuale e che “la mancata convivenza al momento dipende esclusivamente da ragioni economiche”.
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