La mancanza della certificazione energetica non incide sulla validità ed efficacia della compravendita

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Lo Studio civilistico n. 342-2011/C del Consiglio nazionale del notariato si occupa della norma sulla certificazione energetica degli edifici – articolo 6, comma 2-ter, Decreto legislativo n. 1/2005 – per sottolineare che, in sede di contratto di compravendita di immobili, la violazione dei previsti obblighi di dotazione, informazione e consegna della certificazione energetica, non incide sul piano della validità ed efficacia dei contratti; le conseguenze della suddetta violazione comporterebbero, infatti, conseguenze solamente sul piano della responsabilità a carico venditore inadempiente che potrà essere obbligato al risarcimento dei danni, a subire una riduzione del prezzo o, addirittura, la risoluzione del contratto.

In ogni caso – si legge nel testo dello scritto – il notaio non potrà ricevere dichiarazioni in cui la parte acquirente dia atto di non aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica o la stessa rinunci a ricevere le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica.
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