La legittimazione passiva dell’amministratore di condominio non incontra limiti

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16901/2012, si è pronunciata con riferimento alla legittimazione passiva dell’amministratore di condominio alla partecipazione nei giudizi relativi alle parti comuni promosse da terzi o anche dal singolo condomino.

Secondo la Suprema corte, ai sensi dell’articolo 1131 secondo comma del Codice civile, l’amministratore sarebbe sempre legittimato a resistere in giudizio, in modo esclusivo o concorrente con i condomini, senza alcuna limitazione e senza bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale.

Allo stesso amministratore – continuano i giudici di legittimità - incombe esclusivamente l’obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, “con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”.
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