La fusione non fa perdere il beneficio della Tremonti Ter
Pubblicato il 11 agosto 2009
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Il Dl 78/2009, cosiddetta “Manovra d’estate” all’articolo 5 prevede la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari. Si tratta del beneficio denominato Tremonti–Ter, cioè un incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese da utilizzare attraverso una deduzione dal reddito pari al 50% del valore dei beni acquistati. L’Incentivo – ripreso da altri due interventi già applicati in passato - consente al contribuente di dedurre, per una volta e mezzo, il costo del bene strumentale, sia attraverso l'ordinario processo di ammortamento contabile, sia attraverso una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari alla metà dell'importo della spesa. Il provvedimento Tremonti-ter prevede, però, la revoca dell'agevolazione in due casi specifici: alienazione del bene effettuata prima del secondo esercizio successivo all'acquisto e in caso di cessioni a favore di soggetti con stabili organizzazioni in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Nello specifico, nel comma 3 del sopra citato articolo 5 si sancisce che “L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto”. Si tratta di una norma antielusiva, che già in passato ha caratterizzato gli altri due provvedimenti di detassazione e che ha lo scopo di recuperare il beneficio concesso nei casi in cui gli investimenti non permangano in modo duraturo nell’impresa. Il beneficio permane, invece, nel caso di fusione tra due imprese.
Roberta Moscioni
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