La fusione non contempla benefici contributivi

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Il beneficio contributivo previsto dalla legge n. 223/1991 è escluso qualora, nei casi di fusione, trasferimento o trasferimento di aziende, si verifichi soltanto il passaggio di personale dipendente alla nuova destinazione e non l'incremento del numero dei lavoratori occupati.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14245, depositata l'8 agosto 2012, nella quale si precisa che, per ottenere sgravi contributivi con l'assunzione di personale licenziato in seguito a procedure di mobilità, non devono presentarsi situazioni elusive attuate con interruzioni fittizie dei rapporti di lavoro in corso.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Notizie In breve - Sgravi per assumere esclusi nelle fusioni

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