La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale è coperta dall’immunità

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La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Basilicata, con sentenza n. 91/2010, si è pronunciata su un'opposizione presentata contro una delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata con cui era stato disposto l'affidamento, ad un consulente esterno, dell’incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione del Consiglio regionale.

In particolare, la Procura regionale presso la Corte dei conti aveva ritenuto che il detto affidamento fosse avvenuto in violazione delle prescrizioni recate dall’articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001, difettando, nella fattispecie, il presupposto dell’assenza di risorse umane all’interno dell’amministrazione “in grado sotto il profilo quali-quantitativo di svolgere l’attività affidata al consulente esterno”.

Riguardo ai consiglieri convenuti in giudizio, tuttavia, i giudici contabili hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rilevando come l'attività in oggetto concernesse il potere di autorganizzazione del Consiglio regionale, di per sé coperto dall’immunità. Con riferimento, poi, al Direttore generale convenuto, il Collegio ha ritenuto che il ruolo meramente istruttorio dello stesso non fosse sufficiente per far configurare la sussistenza di responsabilità: non risultava, dagli atti, che questi avesse ricoperto un ruolo proponente rispetto all’atto poi adottato.
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