La franchigia aiuta il capital gain

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In risposta al quesito sottoposto in occasione di Telefisco 2008, la circolare delle Entrate n. 12/E conferma che ai fini del calcolo del capital gain si assume come costo della partecipazione il valore dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, anche in caso di non assolvimento di essa per effetto della franchigia. Questo significa che per le successioni apertesi nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 3 ottobre 2006 in cui l’imposta di successione è stata soppressa, il contribuente che ha ereditato le partecipazione deve assumere il costo fiscalmente riconosciuto in capo al defunto. Dal 3 ottobre 2006, quando per effetto del Dl 262/06 l’imposta è stata reintrodotta, l’erede deduce ai fini del capital gain il valore della partecipazione dichiarato in sede di denuncia di successione. L’agenzia conferma pure che per i titoli esenti dall’imposta di successione va considerato come costo deducibile per il capital gain il valore normale alla data di apertura della successione ai sensi dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi.
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  • ItaliaOggi, p. 49 – Reverse charge, clienti in salvo - Ricca

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