Consulenti del lavoro. Decreto Pnrr: le novità sul DURC
Pubblicato il 06 marzo 2024
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Con la circolare n. 4 del 5 marzo 2024, intitolata “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro illustra nel dettaglio le principali novità in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC) introdotte dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR bis), in vigore dal 2 marzo 2024.
Premessa, a cosa serve il DURC?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS, INAIL e di Casse edili.
Il DURC rappresenta una forma di contrasto al lavoro sommerso al fine di favorire la leale concorrenza tra le imprese ed evitare una distorsione del mercato legata all’evasione ovvero all’elusione contributiva.
Il rilascio del DURC è subordinato:
- alla fruizione dei benefici e delle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;
- al godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
A decorrere dal 1° luglio 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nuovo requisito - sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro non deve essere incorso in violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, la sicurezza sul lavoro diviene requisito essenziale per l'accesso ai benefici.
La Fondazione Studi rammenta che, in ogni caso, ai sensi della disciplina previgente, le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, benché non subordinassero i benefici normativi e contributivi poiché non direttamente specificate dalla norma, le subordinavano comunque indirettamente in quanto impedivano il rilascio del DURC per effetto di quanto previsto dal successivo comma 1176 e del relativo decreto attuativo.
Le modifiche apportate dal decreto in trattazione rafforzano le condizioni per la fruizione dei benefici previsti e affidano ad un ulteriore decreto attuativo l’individuazione delle “violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Le violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono individuate dall’allegato A del D.M 30 gennaio 2015.
Nuovo comma 1175-bis
Il nuovo comma 1175-bis introdotto all’articolo 1 della legge n. 296/2006 prevede che resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.
A titolo esemplificato, si evidenzia che:
- rimane invariato il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni già accertate dagli organi di vigilanza che possono essere sanate successivamente;
- in caso di violazioni amministrative accertate dagli organi di vigilanza che non possono essere oggetto di regolarizzazione viene introdotto il principio di proporzionalità. Nello specifico il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.
NOTA BENE: Al momento dell’accertamento della violazione, gli organi di vigilanza adottano nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando il termine per la regolarizzazione.
La regolarizzazione costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo in ordine alla violazione accertata e successivamente regolarizzata.
In conclusione, la Fondazione Studi sottolinea che l’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni dovrà effettuare, preliminarmente, una verifica (per capire se l’importo risulti superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione). In tal caso, si procederà al recupero del minor importo.
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