La firma del prospetto paga non impedisce di chiedere al datore la differenza di stipendio

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Rimane responsabile il datore di lavoro per gli importi retributivi riportati sul prospetto paga anche se firmato dal lavoratore dipendente.

Risulta chiara la sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011 pronunciata dalla Corte di cassazione, che ha ribadito come la sottoscrizione da parte del lavoratore non abbia valore di confessione
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  • Approfondimento Lavoro n. 27 del 14 luglio 2011 - La firma del prospetto paga non impedisce di chiedere al datore la differenza di stipendio - Redazione edotto.com

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