La disdetta è atto recettizio

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Poiché la disdetta di un contratto di locazione è atto recettizio che, in quanto tale, produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene al destinatario, salva una diversa pattuizione delle parti, la stessa deve essere considerata tardiva qualora vanga spedita prima del termine contrattualmente previsto per l'esercizio di tale facoltà ma pervenga al destinatario successivamente a tale data.

E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 8006 del 2009.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Contratto di locazione, disdetta - Ufficio legale Confedilizia

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