La detassazione dell’aumento di capitale solo per le risorse effettivamente immesse nella società
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 23 dicembre 2009
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Per la fruizione del bonus ricapitalizzazioni già in Unico 2010 è necessario che le società acquisiscano le somme con il versamento entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso, emerge dalla circolare 53/E/2009 che si ha diritto all’agevolazione – esclusione da imposizione fiscale del 3% degli aumenti di capitale (in denaro o in natura) di importo fino a 500.000 euro – solo con aumenti di capitale perfezionati a decorrere dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2009) e fino al 5 febbraio 2010 (termine finale).
Nello specifico è chiarito che: “Per quanto concerne l’importo degli aumenti di capitale rilevante ai fini dell’agevolazione si deve tenere conto dell’ammontare delle risorse effettivamente immesse nella società entro la data del 5 febbraio 2010. ... I conferimenti di beni in natura e di crediti effettuati entro la suddetta data rilevano per l’importo risultante dalla stima effettuata ai sensi degli articoli 2343 e 2465 del codice civile”.
Pertanto, gli importi solo sottoscritti e non versati entro il termine citato non saranno agevolabili.
La modalità per la ricapitalizzazione prevede che per conferimenti e versamenti, in qualunque forma, possano essere verificati con certezza la data e l’importo (ad esempio, mediante versamento nel conto corrente acceso dalla società destinataria presso un istituto di credito). Si ricorda che il bonus in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni, a meno che le norme che le regolano non lo vietino espressamente.
- ItaliaOggi, p. 22 – Ricapitalizzazioni, bonus rigido - Poggiani
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 33 – Il versamento guida lo sconto - Gaiani
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