La Corte Ue rende inapplicabile il principio del giudicato esterno ex 2909 cc

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L’applicazione di una disposizione del diritto nazionale come, per l’Italia, l’articolo 2909 del Codice civile, in una causa in materia di Iva con oggetto un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una pronuncia definitiva, impedirebbe al giudice nazionale mosso alla decisione di prendere in esame le norme comunitarie in materia di pratiche abusive. Con questa motivazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3/9/2009, C-2/08), ha reso inapplicabile il principio del giudicato esterno, sancito da quell’articolo del nostro ordinamento fiscale.

Se la sentenza di Cassazione (quindi definitiva) si fondasse su un’interpretazione delle regole comunitarie relative a pratiche abusive in materia di Iva in contrasto col diritto comunitario, l’applicazione non corretta di tali regole si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza poter correggere quest’erronea interpretazione, impedendo di rimettere in questione la decisione che ha acquistato efficacia di giudicato.


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