La convivente del comodatario è detentrice qualificata, legittimata ad esperire l'azione di spoglio

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Con un'interessante pronuncia depositata il 2 gennaio 2013, la n. 7, la Corte di cassazione ha evidenziato che la convivenza "more uxorio", quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, “determina, sulla casa di abitazione dove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo di negozio giuridico di tipo familiare”.

Ne consegue che l'estromissione violenta e clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.

E detto principio – continua la Seconda sezione civile di Cassazione – deve evidentemente trovare applicazione anche qualora lo spoglio venga compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene.

Sulla base di questi assunti la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da una donna contro la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso che la stessa, convivente more uxorio con il soggetto che deteneva un immobile in comodato, si trovasse nella condizione di vantare il possesso sulla casa.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Il convivente ha il diritto di usare la casa in comodato - Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 29 – Un asso alla famiglia di fatto – Alberici

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