La controllante risponde delle violazioni antitrust della controllata

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Nell’esaminare una fattispecie di imputazione di responsabilità per sanzioni derivanti dalla violazione di norme sulla concorrenza, in caso di società appartenenti allo stesso gruppo, la Corte di Giustizia Europea – prima sezione – con la sentenza del 20 gennaio 2011 (causa C-90/09), afferma che in ipotesi di violazione della normativa da parte della controllata a risponderne è la società capogruppo, che controlla al 100% la controllata stessa.

Cioè se la società controllata mette in atto un comportamento sanzionabile, ma esiste la “presunzione relativa che la società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata di modo che le due società costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato”, la responsabilità di tale atto ricade sulla controllante. Unico modo per ribaltare la presunzione di responsabilità della controllante è quello di fornire elementi idonei a dimostrare l’autonomia commerciale ed operativa della sua controllata. Se ciò non fosse possibile, per la Corte è giusto riconoscere che la controllata abbia agito seguendo le indicazioni fornite dalla controllante, su cui ricade la responsabilità degli atti compiuti.

Secondo la definizione data dalla Corte di “gruppo” di imprese (stessa unità economica), se un soggetto del gruppo viola le norme in materia di concorrenza, il gruppo è tenuto, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Violazione antitrust, paga la controllante - Mascolini

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