La contestazione della mancata notifica dell’atto presupposto può avvenire insieme all’atto conseguente notificato

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In caso di notifica di cartella di pagamento senza che sia stata preceduta dall’atto presupposto di accertamento scatta la nullità, quale vizio di procedura, dell’atto emesso e della sua notifica.

Il contribuente può intraprendere due strade per far valere la nullità in giudizio: impugnando solo l’atto relativo alla cartella di pagamento che gli è stato notificato oppure contestando, contestualmente, anche l’atto presupposto di cui non ha ricevuto notifica.

La Corte di cassazione con sentenza n. 13316 del 17 giugno 2011 ha affermato che in questo caso spetta al giudice, in sede di interpretazione della domanda, accertare la volontà del contribuente. Qualora l’attore abbia voluto contestare ambedue gli atti il giudice dovrà sia verificare sia la presenza del vizio di notifica che la sussistenza della pretesa su cui essa si basa.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi – Le Massime, p. 4 - Doppia possibilità di ricorso contro la mancata notifica dell'atto

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