La Consulta censura la Legge regionale Lazio sui poteri del commissario Sanità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 gennaio 2010
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 depositata il 14 gennaio scorso, si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell’articolo 1, commi 65, 69, 73, 79, 80, 81, 82 e 85, della Legge della Regione Lazio n. 14/08 ”Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio” considerato in violazione, nel complesso, degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, 118, primo comma e 120, secondo comma, della Costituzione. Le norme sottoposte a verifica di costituzionalità riguardano, in particolare, il ruolo del commissario ad acta per la Sanità.
La Consulta, nel dettaglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 69, lettere b) e c), di detta Legge nella parte che prevede la proroga automatica dei contratti ai dirigenti sanitari. Illegittimo anche l’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della stessa nella parte in cui prevede misure di incentivazione economica per la mobilità volontaria e meccanismi di incentivi in caso di esodo del personale del settore sanità; dichiarata, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 85, nella parte in cui non esclude dall’ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro; la disciplina di queste norme - precisa la Corte - costituisce “una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta”. Non fondata, per contro, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale proposta relativamente all’articolo 1, comma 65 il quale prevede interventi prioritari per il rientro sanitario.
La Consulta, nel dettaglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 69, lettere b) e c), di detta Legge nella parte che prevede la proroga automatica dei contratti ai dirigenti sanitari. Illegittimo anche l’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della stessa nella parte in cui prevede misure di incentivazione economica per la mobilità volontaria e meccanismi di incentivi in caso di esodo del personale del settore sanità; dichiarata, altresì, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 85, nella parte in cui non esclude dall’ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro; la disciplina di queste norme - precisa la Corte - costituisce “una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta”. Non fondata, per contro, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale proposta relativamente all’articolo 1, comma 65 il quale prevede interventi prioritari per il rientro sanitario.
- ItaliaOggi, p. 35 – Sanità, no ai conflitti in regione - Cerisano
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