La consegna al front office non è valida

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L’ordinanza n. 11620/2009, dello scorso 19 maggio, consente ai giudici di legittimità di stabilire che il ricorso per Cassazione consegnato e non notificato dal contribuente al front office dell’agenzia delle Entrate deve essere ritenuto inammissibile. Poiché si tratta di una modalità di introduzione del giudizio “equipollente a una notificazione”, la quale è atto dell’ufficiale giudiziario e costituisce l’unica modalità del giudizio di cassazione.
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