La condotta di chi dona per evitare la dichiarazione di plusvalenza configura un abuso del diritto

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Con sentenza n. 22716 del 2 novembre 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto configurasse condotta elusiva quella posta in atto da un contribuente che aveva donato al coniuge e ai figli la propria quota di un terreno edificabile, poi venduto a brevissima distanza di tempo. Secondo l'Ufficio accertatore, il contribuente, attraverso la donazione, aveva appositamente evitato la dichiarazione della plusvalenza patrimoniale della cessione di aree edificabili.

Lettura a cui ha aderito anche la Suprema corte, la quale ha ripreso la giurisprudenza comunitaria per sottolineare come costituiscano abuso del diritto quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo.

D'altronde – si legge nel testo della decisione - “la nozione di abuso del diritto di matrice comunitaria o costituzionale, si impone anche nell'ordinamento italiano”, anche se non esplicitamente enunciata come nel caso dell'ordinamento tedesco.
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