La Cassazione sulla litispendenza internazionale

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Con la sentenza n. 21108 del 28 novembre 2012, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno sottolineato come la litispendenza internazionale assurga a criterio negativo, sia pure temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano, e tale opzione normativa, che i giudici di legittimità giudicano come “in sintonia con le innovazioni dettate dalla medesima Legge 218 del 1995 (artt. 64 e segg.) in tema di riconoscimento di provvedimenti del giudice straniero”, è all’evidenza da porre in relazione al soddisfacimento della duplice esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività giudiziarie e di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati.

Conseguentemente, è stata ritenuta legittima la decisione del giudice di merito italiano di sospendere un giudizio sull’affidamento di una minore in attesa che fosse definito un parallelo procedimento pendente in Brasile che aveva ad oggetto l’identico rapporto sostanziale del primo.
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