La Cassazione sulla elusività dell'interposizione di persona

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Perché possano ritenersi imputabili al contribuente, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l'effettivo possessore per interposta persona, non è sufficiente la c.d. “interposizione reale” essendo essenziale un'interposizione fittizia di persona.

E' il principio esplicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 8671 depositata il 15 aprile 2011.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – L'interposizione reale non sempre è elusione - Stroppa

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