La Cassazione sul diritto all’oblio via web

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Il soggetto di una notizia di cui venga trattata l’informazione in internet ha diritto all'oblio, “e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione”.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 5525 del 5 aprile 2012 relativa ad una vicenda in cui il Presidente di un’azienda municipalizzata aveva chiesto la rimozione di un articolo intitolato “Arrestato per corruzione…”, pubblicato sul Corriere della Sera e consultabile nell’archivio on line del giornale. Nel dettaglio, il ricorrente si doleva della circostanza che l’articolo non era stato aggiornato con la successiva notizia del suo proscioglimento.

E’ onere del titolare dell'organo di informazione – si legge nel testo della decisione - osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Diritto di oblìo anche sul web - Negri
  • ItaliaOggi, p. 21 – Prosciolti anche su internet - Ferrara

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