La Cassazione ribadisce i principi per essere soggetti ad Irap
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 15 aprile 2011
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Ancora una volta nella ormai consueta e ripetitiva partita tra Entrate e professionista sull'assoggettabilità ad Irap il risultato è a favore del secondo. Nei fatti che hanno portato la Corte di cassazione a pronunciarsi con ordinanza n. 8574 del 14 aprile scorso, la ripresa ad Irap da parte del Fisco dei redditi di un lavoratore autonomo sulla base del fatto che l'attività veniva svolta con abitualità, regolarità e ripetitività. In aggiunta il professionista aveva percepito compensi che connotavano la continuità dell'attività.
Ma tali motivi non sono stati ritenuti sufficienti, per la Cassazione, per superare le radici su cui poggiano i principi per l'assoggettabilità ad Irap, ossia l'autonoma organizzazione, l'uso di beni strumentali in eccedenza al minimo e l'utilizzare personale alle proprie dipendenze in modo non occasionale.
Se non sussistono tali parametri si deve escludere l'assoggettabilità ad Irap. E questa è stata la conclusione anche nell'ordinanza n. 8574, dove è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'Irap versata per gli anni 2003 e 2004.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 – Per L’Irap attività continuativa non significa organizzazione - Criscione - www.mef.gov.it
- www.ilsole24ore.com/Corte di cassazione, ordinanza n. 8574 del 14 aprile 2011
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