La cancellazione della società non impedisce l’attività ispettiva
Pubblicato il 20 giugno 2014
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Alla DTL viene chiesto di svolgere un’attività ispettiva nei confronti di una società ormai estinta, al fine di verificare eventuali violazioni in materia lavoristica o pendenze debitorie per crediti patrimoniali relativi a fatti e rapporti antecedenti alla data di cancellazione. Quali conseguenze è prevedibile attendersi dagli ispettori?
Premessa
Lo scioglimento della società non priva quest’ultima della soggettività giuridica, almeno per tutto il periodo di quiescenza del rapporto e fintanto che la stessa non venga dapprima liquidata e poi cancellata dal registro delle imprese. A partire da tale momento si pone poi la questione di come gli ispettori debbano procedere e quali atti possano adottare per violazioni commesse antecedentemente alla chiusura della società.
La cancellazione della società
L’art. 2495 comma I c.c. nel testo novellato dall’art. 4 del D.lgs. n. 6/03 dispone che “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”. La norma è formulata in termini perentori, sicché la richiesta di cancellazione costituisce un atto dovuto e va compiuta responsabilmente dal liquidatore o nel caso di società di persone con liquidazione informale a cura del socio o dei soci rimanenti. Il comma II della citata disposizione recita nel senso che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Laddove tali richieste siano presentate entro un anno dalla cancellazione, la notifica può essere eseguita presso l’ultima sede della società.
Alla luce di tale previsione ci si chiede se l’atto di cancellazione estingua o meno la soggettività giuridica della società in funzione della definizione dei rapporti giuridici non ancora esauriti a tale momento. La questione è di primaria importanza in sede di accertamento ispettivo, poiché, fermo il principio di personalità dell’illecito secondo il quale la sanzione va irrogata alla persona fisica che ha materialmente commesso la violazione, gli ispettori sono chiamati nell’occasione a individuare il soggetto cui va ascritta l’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689 cit., nonché la responsabilità patrimoniale per crediti di lavoro ai fini dell’adozione della diffida accertativa.
Estinzione della società
Va innanzitutto osservato che la giurisprudenza ha recentemente osservato che l’estinzione della società costituisce il risultato finale di una fattispecie a formazione, articolata nell’accertamento della causa di scioglimento, nello svolgimento della procedura di liquidazione (per le società di persone svolta anche in modo informale) volta alla definizione dei rapporti di debito/credito e, infine, nell’estinzione della società che si concretizza nell’atto di cancellazione dal registro delle imprese. Si registrano o, meglio, fino all’intervento regolatore delle SS.UU. si registravano, opinioni discordanti circa l’individuazione del momento terminale della società. Tale incertezza interpretativa era dovuta a una formulazione non cristallina della norma codicistica, che come testé esposto è stata rivista in sede di riforma del diritto societario.
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La cancellazione come atto con effetti dichiarativi
Secondo un primo indirizzo l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non avrebbe determinato l’estinzione della persona giuridica fintanto che non erano esauriti tutti i relativi rapporti giuridici eventualmente pendenti anche in sede giurisdizionale. In tale prospettiva l’eventuale cancellazione avrebbe avuto un’efficacia dichiarativa e non costitutiva.
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La cancellazione come atto con effetti costitutivi
Altro filone invece riteneva che la cancellazione dal registro delle imprese comportava comunque l’estinzione della società, indipendentemente dal residuare o meno dei rapporti giuridici. Questi ultimi avrebbero dovuto essere imputati ai soci secondo il regime di responsabilità patrimoniale della società. Il regime viene derogato solo dall’art. 10 della legge fallimentare il quale, per fictio iuris, ed entro l’anno dalla cancellazione della società, riconosce a quest’ultima, in persona del liquidatore, la legittimazione a contraddire, sempre che l’insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o nell’anno successivo.
La riforma del diritto societario e l’intervento delle SS.UU.
L’art. 4 del D.lgs. n. 6 cit. ha disciplinato la cancellazione della società riscrivendo l’art. 2495 c.c e l’introduzione dell’inciso “ferma restando l’estinzione della società” sembra aver composto il contrasto ermeneutico sul quale comunque si sono espresse le SS.UU. aderendo al secondo indirizzo ermeneutico e stabilendo che:
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l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel registro delle imprese, determina, dall’1 gennaio 2004 (data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c.), l’estinzione della società, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti;
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la norma è innovativa e ultrattiva, sicché trova applicazione anche alle cancellazioni iscritte prima dell’1 gennaio 2004, per le quali l’effetto estintivo si produce non già dall’iscrizione, ma soltanto dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina;
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per il principio di parità di trattamento il novellato art. 2495 comma II c.c. è applicabile anche alle società commerciali di persone, ma la cancellazione in tal caso ha natura dichiarativa dell’estinzione e come tale è opponibile ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c..
Recentemente le SS.UU. sono nuovamente tornate sul tema, ribadendo che per le società di persone l’estinzione si verifica con la cancellazione delle stesse dal registro delle imprese. Ma, diversamente dalle società di capitali, tale atto ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che l’evento estintivo sarebbe superabile ove si dimostri, non tanto la pendenza di rapporti ancora non definiti, ma la circostanza di fatto che la società successivamente alla cancellazione abbia continuato ad operare. Ove tale onere venisse adempiuto l’incombenza successiva sarà evidentemente quello di procedere alla “cancellazione dell’atto di cancellazione”, ritenendosi presuntivamente accertato che la società non si sia mai estinta, ma invero abbia continuato ad agire senza soluzione di continuità.
Diversamente, una volta appurata l’estinzione della società, la definizione dei rapporti giuridici facenti capo alla società postula un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci:
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le obbligazioni, per il cui adempimento i soci medesimi ne rispondono:
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nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
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ovvero illimitatamente, a seconda che in regime di rapporto sociale essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
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i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
Contrariamente, secondo le SS.UU., non si trasferiscono ai soci:
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le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio;
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i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, dal momento che l’inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale che, in quanto non esperita dal liquidatore, lascia presumere che la società vi abbia rinunciato.
Il caso concreto
Si tratta ora di analizzare come operano i suesposti principi nell’azione ispettiva, specie laddove quest’ultima venga promossa, successivamente alla cancellazione della società, per appurare lo svolgimento di rapporti di lavoro instaurati antecedentemente all’atto di estinzione.
Il principio di personalità dell’illecito comporta che ove vengano riscontrate violazioni le relative sanzioni debbono essere applicate all’autore materiale dell’infrazione indipendentemente dal ruolo occupato dal trasgressore in seno alla compagine societaria. Sicché, ove l’illecito venga commesso da un soggetto non titolare di poteri di gestione, la sanzione andrà applicata nei confronti di quest’ultimo eventualmente in concorso con il socio amministratore. Come osservato dalla giurisprudenza solo il decesso della persona fisica determina, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 689 cit., l’estinzione dell’illecito e conseguentemente determina il venire meno anche della responsabilità dell’obbligato solidale. Il fenomeno inverso invece non estingue l’illecito commesso dalla persona fisica, ma semmai preclude di imputare alla società, se effettivamente estinta, la responsabilità solidale, la quale andrà ascritta al socio o ai soci a condizione che questi non siano gli autori materiali dell’illecito (perché già colpiti dalla sanzioni in quanto trasgressori) e secondo il regime di responsabilità sociale per i debiti contratti pendente societate. Tale criterio viene posto a fondamento anche per l’eventuale adozione di diffide accertative per crediti patrimoniali. Sicché, l’inadempimento e la conseguente responsabilità andranno imputati in misura e nelle forme corrispondenti al regime di responsabilità sociale: i soci risponderanno dei debiti limitatamente o illimitatamente a seconda che la società estinta fosse stata rispettivamente di capitali o di persone.
NOTE
i Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 22/11/2013; Trib. Piacenza, 20/03/2013.
ii Anteriormente alla riforma, infatti, la materia era regolata dall’art. 2456, comma 2, in base al quale “dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
iii Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18191; Cass. civ. Sez. V, 10-10-2005, n. 19732; Cass. civ. Sez. III, 02-03-2006, n. 4652; Cass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12114.
iv Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 8618; Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18618; Cass. civ. Sez. lavoro, 18-09-2007, n. 19347; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. I Sent., 12-12-2008, n. 29242; Cass. civ. Sez. III Sent., 13-11-2009, n. 24037.
v Cass. civ. Sez. I, 26/07/2013, n. 18138.
vi Cass. civ. Sez. Unite, 22/02/2010, n. 4061.
vii Cass. civ. Sez. Unite, 22/02/2010, n. 4062; Cass. civ. Sez. Unite, 22/02/2010, n. 4060.
viii Cass. civ. Sez. Unite, 12/03/2013, n. 6072.
ix La società di persone non iscritta può operare come società di fatto irregolare.
x Cfr. il caso pratico de “L'Ispezione del Lavoro”, del 15 novembre 2013, “Il decesso del trasgressore estingue l'obbligazione del responsabile in solido”
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