Joint operation con deroga al principio di derivazione rafforzata
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 19 marzo 2015
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Una società che adotta i principi contabili internazionali nel bilancio d’esercizio (Alfa) e che ha stipulato con una società estera (Beta) un accordo di Joint Agreement per la costruzione di una autostrada si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se le modalità di rilevazione contabile della joint operation, ai sensi dell’Ifris 11, concorrono alla formazione del reddito imponibile Ires, nel rispetto del principio di “derivazione rafforzata”, oppure del valore della produzione ai fini Irap.
L’Agenzia, con la risoluzione n. 29 del 18 marzo 2015, nello specificare quali sono gli effetti tributari dell’applicazione del principio Ifrs 11 alla fattispecie in esame, chiarisce che la rappresentazione degli accordi di joint operation (accordi a controllo congiunto) nel bilancio delle imprese Ias-adopter non produce effetti fiscali.
Sentito anche il parere del Dipartimento delle finanze, l’Agenzia ritiene di escludere la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall’Ifris 11 al caso delle joint operation, ritenendo più corretto per esse continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni.
Secondo la risoluzione n. 29/E, infatti, a rilevare, in termini fiscali, sono le partecipazioni e i relativi proventi finanziari, anche se il bilancio accoglie i costi e i ricavi della partecipata.
Condividendo, così, la tesi dell’interpellante, l’Agenzia specifica che, in deroga al principio della “derivazione rafforzata”, il regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto azioni, quote di partecipazioni o strumenti finanziari assimilati è individuato sulla base della natura giuridica e non sulla base della titolarità pro-quota dei beni sottostanti. Pertanto, le vicende reddituali di Alfa – comprese quelle derivante da operazioni intercorrenti con la società veicolo Gamma – devono essere ricostruite in funzione della partecipazione nella società veicolo stessa, considerata fiscalmente rilevante.
- ItaliaOggi, p. 25 - Consolidamento proporzionale fuori dalla rilevanza fiscale
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