IVA versata in un altro Stato UE: richiesta rimborso a fine settembre

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IVA versata in un altro Stato UE: richiesta rimborso a fine settembre

I soggetti passivi italiani che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in un altro Stato membro UE, con l’applicazione dell’IVA locale, possono fare richiesta di rimborso presentando istanza all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito portale elettronico. A sua volta l’Agenzia inoltrerà la richiesta allo Stato membro di competenza.

Requisiti per presentare la richiesta

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2008/9/Ce, per aver diritto a presentare l’istanza di rimborso, devono sussistere le seguenti condizioni in capo al richiedente:

  • non aver avuto, nello Stato membro di rimborso, la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale siano “effettuate operazioni commerciali” (oppure, in mancanza di sede e stabile organizzazione, l’indirizzo permanente o la residenza abituale);
  • non aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, ad eccezione di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA, oppure di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse-charge;
  • non aver aderito al regime dei minimi o forfettario.

Inoltre, il soggetto passivo deve effettuare operazioni le quali conferiscono il diritto alla detrazione IVA nello Stato membro ove è stabilito.

Tuttavia, non viene escluso dal diritto al rimborso qualora:

  • abbia nello Stato membro di rimborso una stabile organizzazione, se tramite la stessa non siano effettivamente realizzate operazioni imponibili
  • abbia ivi nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA oppure si sia ivi identificato ai predetti fini o avrebbe dovuto farlo.

Modalità di invio

L’invio dell’istanza può avvenire:

  • mediante Fisconline o Entratel;
  • tramite i soggetti abilitati;
  • tramite le camere di commercio italiane all’estero abilitate.

Il termine è il 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.

La domanda inviata all’Agenzia delle Entrate, prima di essere inoltrata al competente ufficio estero, sarà soggetta ai controlli previsti.

L’IVA da rimborsare viene stabilita in base alla normativa vigente nello Stato membro di rimborso, considerando le eventuali limitazioni “oggettive” previste.

Attenzione: se l’IVA è stata pagata nel Regno Unito, la domanda di rimborso doveva essere presentata entro il 31 marzo 2021.

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