Iva, percentuali di compensazione per cessioni di legno
Pubblicato il 25 novembre 2022
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2022 è disponibile il decreto del 10 ottobre 2022, a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze e di quello di concerto delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, che indica le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale ex articolo 34, Dpr n. 633/1972 per la cessione dei prodotti agricoli.
Nello specifico, valgono anche per l’anno 2022 le percentuali al 6,4%, già previste per il 2020 e per il 2021 per i prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, ossia:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
Dunque, tali percentuali permettono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinare in modo forfetario l’ammontare della detrazione Iva spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A Parte I suddetta.
Ciò trova applicazione dal 1° gennaio 2022.
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