Iva per cassa “versione 2012”

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Non rappresenta una novità, per il nostro ordinamento, la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa; in effetti il D.l. crescita (n. 83/2012) ripropone, anche se in altre vesti, il sistema già introdotto con il D.L. n. 158 del 2008. Il nuovo regime si presenta, per un verso, più idoneo ad attirare un maggior numero di contribuenti a seguito dell’ampliamento dell’applicabilità ai soggetti con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro, mentre, per un altro verso, può risultare poco allettante a causa delle complicanze della gestione amministrativa del regime, soprattutto con riferimento alle imprese in contabilità semplificata.

NORMATIVA

A recepimento della direttiva UE 2010/45, è stato emanato l’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 134/2012, il cui scopo è di modificare, per soggetti passivi Iva con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro, l’esigibilità dell’imposta per cessioni di beni e prestazioni di sevizi effettuate verso soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Con decreto 11 ottobre 2012, in attesa di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, sono state indicate le modalità per l’attuazione del regime dell’Iva per cassa.

Manca all’appello, per la completezza della normativa, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che deve illustrare le modalità per aderire al regime in parola nonché le modalità di revoca.

SOGGETTI AMMESSI

Il regime dell’Iva per cassa può essere scelto esclusivamente da coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di  inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro (in precedenza il limite era fissato a 200.000 euro).

E’ richiesto che costoro svolgano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di cessionari e committenti che operano, a loro volta, nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono escluse le cessioni dirette a privati consumatori.

Si precisa che nel volume di affari debbono essere conteggiate anche le operazioni che non possono essere assoggettate al regime dell’Iva per cassa.

Gli operatori che aderiscono al regime in discorso, sono tenuti ad apporre nelle fatture l'annotazione che si tratta di operazione avvenuta con “IVA PER CASSA”, ai sensi del D.L. n. 93/2012. Il mancato rispetto di tale obbligo ricade nell'ambito delle violazioni formali.

COME FUNZIONA IL REGIME

Se nel sistema ordinario vige la regola che l’Iva diviene esigibile al momento dell’effettuazione dell’operazione (articolo 6, Dpr n. 633/1972) ovvero:

– per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione;

– per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo,

nel sistema dell’Iva per cassa, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili diviene esigibile nel momento in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo.

In sostanza, per il cedente/prestatore il versamento dell’imposta avverrà solamente dopo che ha incassato il corrispettivo. E’ evidente, con tale meccanismo, il vantaggio che se ne trae, rispetto a coloro che non scelgono il regime dell’Iva per cassa: si evita di versare anticipatamente rispetto all’effettivo pagamento del dovuto.

Tale conseguenza, soprattutto nell’attuale periodo critico dell’economia, rappresenta un valido sostegno per i contribuenti.

Il decreto del Mef prevede che lo stesso soggetto, a seguito dell’opzione, detrae l’imposta relativa agli acquisti effettuati dopo aver pagato il corrispettivo ai propri fornitori.

E’importante sottolineare che il nuovo regime dell’IVA per cassa non può essere applicato alle  singole operazioni; una volta esercitata l’opzione, questa è applicabile a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi del contribuente, salve le operazioni, per legge, escluse dalla liquidazione secondo la contabilità di cassa.

Dal punto di vista dei cessionari/committenti, che non hanno adottato il regime in parola, operano le ordinarie norme Iva, per le quali, quindi, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso nel momento di effettuazione dell'operazione. Possono, quindi, detrarre l'Iva relativa agli acquisti anche se il corrispettivo non è stato pagato.

Questo rappresenta una violazione del principio di simmetria del sistema dell’Iva, contenuto nell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che però trova giustificazione nella dichiarazione a verbale resa, dal Consiglio e della Commissione, in sede di approvazione della Direttiva n. 2010/45/UE.

N.B. Il differimento dell’Iva, da parte del fornitore, non è sine die, in quanto il decreto dell’11 ottobre prevede che l’imposta diviene esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, trascorso il termine di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione. Ma, il termine di un anno non deve essere osservato qualora il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

PAGAMENTI PARZIALI


Istruzioni vengono fornite qualora si riceva un pagamento parziale di una fattura. In questo caso,  l'imposta è esigibile e va computata nella liquidazione periodica in proporzione al rapporto tra somma incassata ed il totale dell'operazione.  

Anche in presenza di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge, se si è optato per il regime dell'Iva per cassa, in proporzione al rapporto tra somma pagata e totale dell'operazione.

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL'IVA PER CASSA

- Operazioni svolte da coloro che sono soggetti a regimi speciali di determinazione dell'Iva (editoria, tabacchi, agenzie di viaggi e turismo, agricoltura, telefonia, ecc.).

- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti che non operano come imprese o professionisti.

- Operazioni soggette al reverse charge.

- Operazioni verso lo Stato od enti pubblici, già soggette ad esigibilità differita.

ATTENZIONE:  Se un soggetto opera sia in regime normale che in regime speciale Iva, viene stabilito che, previa separazione delle attività, può adottare il regime dell’Iva per cassa per le operazioni effettuate, come ovvio, limitatamente nell’ambito delle regole Iva ordinarie (essendo i regimi speciali sono esclusi dall'Iva per cassa).

OPERAZIONI ESCLUSE DAL DIFFERIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

- Acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge.

- Acquisti intracomunitari di beni.

- Importazioni di beni.

- Estrazioni di beni da depositi Iva.

ESERCIZIO ED EFFICACIA DELL’OPZIONE

Le regole attinenti l’esercizio dell’opzione per il regime dell’Iva per cassa devono essere indicate con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, di cui si attende, nel momento in cui si scrive, l’emanazione.

L’articolo 6 del decreto 11 ottobre 2012 stabilisce che l'opzione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene esercitata; in caso di inizio dell'attività, dalla data di inizio della medesima.

Non rientrano nell’Iva per cassa le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’opzione.

Solo per il 2012, la scelta del regime in parola può essere operata a partire dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

La scelta del regime dell’Iva per cassa non comporta modifiche in ordine agli ordinari obblighi di emissione e registrazione delle fatture (Titolo II, D.P.R. n. 633/1972).

CESSAZIONE DEL REGIME

Non è consentito sottostare al regime dell’Iva per cassa qualora, nel corso dell’anno, venga superata la soglia dei 2 milioni di euro di
volume di affari. L’operatore, quindi, è obbligato ad uscire dal particolare regime e applicare o riapplicare le normali regole Iva
a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite.

Relativamente alle operazioni passive, il regime ordinario deve essere applicato alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, anche se l’acquisto è avvenuto in regime di Iva per cassa.

Sia per l’uscita dal regime a causa del superamento del limite del volume di affari che per la revoca dell’opzione, al fine di evitare la possibile applicazione di due regimi di liquidazione Iva, la normativa prevede delle facilitazioni.

In specie, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa:

- va computato a debito l’ammontare complessivo dell’imposta, non ancora versata, relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

- può essere esercitato il diritto alla detrazione Iva, non ancora detratta, relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono ancora stati pagati.
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