Iva per cassa, verifica continua
Pubblicato il 29 aprile 2009
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Con la pubblicazione in “Gazzetta” del decreto del ministero dell’Economia del 26 marzo 2009 è possibile, dal 28 aprile scorso ed in presenza dei requisiti di legge, la fatturazione con Iva ad esigibilità differita, che permette al soggetto passivo debitore dell’imposta di versare l’Iva al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente senza doverla anticipare all’Erario. I soggetti che possono applicare l’Iva per cassa sono coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai 200mila euro che deve essere mantenuto anche durante il periodo di fruizione (in caso di inizio di attività si deve considerare il volume massimo d’affari che si prevede di realizzare). Nell’articolo sono riportate 10 risposte ad altrettante domande sulle nuove regole.
Alcune complicanze nascono in sede di dichiarazione. Le transazioni con l’applicazione del principio di cassa concorrono alla formazione del volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del prorata relativamente all’anno in cui l’operazione si intende effettuata secondo le regole ordinarie. Tali operazioni vanno computate nella liquidazione periodica del mese o trimestre dell’incasso. Nella dichiarazione dovrà essere sottratta l’Iva sulle operazioni effettuate ma non ancora regolate e aggiunta su quelle di periodi precedenti ma pagate nel periodo concernente la liquidazione.
- ItaliaOggi, p. 30 – News - Cna: Iva per cassa da estendere
- ItaliaOggi, p. 32 – Iva per cassa, occhio al fatturato - Ricca
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