Iva per cassa: è tempo di opzione
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 29 novembre 2012
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Chiuso il cerchio sul nuovo regime Iva di cassa, istituito dal Dl n. 83/2012, con il provvedimento delle Entrate che individua le modalità di esercizio dell’opzione: comportamento concludente del contribuente e successiva indicazione nel quadro VO del modello Iva. A riepilogare la disciplina del “Cash accounting” giunge la circolare n. 44 del 26 novembre.
E’ posto un limite di volume d’affari che non deve superare, nell’anno precedente, due milioni di euro. Nel calcolo, si considerano cumulativamente tutte le operazioni attive nonché quelle assoggettate all’IVA per cassa nonché quelle escluse da tale regime.
Gli aderenti al regime in parola liquidano l’Iva secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.
La decisione del cedente/prestatore non produce conseguenze sul cessionario/committente, al quale è consentito eseguire la detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi realizzata (articolo 6, DPR n. 633 del 1972). E’ ovvio che, se anche il cessionario/committente ha, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime.
DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITA’
Nel sistema dell’Iva per cassa, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
In ogni caso, l’imposta diviene esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (valgono le regole generali previste dall’articolo 6, DPR 633/72).
Sussiste, però, un’eccezione: il limite annuale non vige se le operazioni sono state effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso dell’anno, sono stati assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Si precisa che:
• la procedura deve essere stata avviata prima del decorso di un anno;
• in caso di revoca della procedura concorsuale, l’Iva diviene esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale);
• se durante il periodo annuale, viene emessa nota di variazione in aumento, anche per il nuovo importo, la decorrenza dell’anno si intende dalla effettuazione della originaria operazione;
• le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che l’imposta è divenuta esigibile, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.
DIFFERIMENTO DELLA DETRAZIONE
L’esercizio dell’opzione, come prevede il decreto Mef dell’11 ottobre 2012, comporta che il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati sorge nel momento in cui vengono pagati i relativi corrispettivi.
Anche per la detrazione, vige il limite di un anno da quando l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie e comunque, precisa la circolare delle Entrate n. 44/2012, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto.
OPERAZIONI ESCLUSE DALL'IVA PER CASSA
Attive:
- operazioni svolte da coloro che sono soggetti a regimi speciali di determinazione dell'Iva (monofase, per l’agricoltura e attività connesse, del margine per beni usati, delle agenzie di viaggi e turismo, dell’agriturismo);
- operazioni soggette, per legge, al differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo;
- operazioni soggette al reverse charge;
- operazioni quali cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Se un soggetto opera sia in regime normale che in regime speciale Iva, viene stabilito che, previa separazione delle attività, può adottare il regime dell’Iva per cassa per le operazioni effettuate che non rientrino nel regime speciale.
Passive:
- operazioni soggette al reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni;
- importazioni di beni;
- estrazioni di beni dai depositi IVA.
OPZIONE
Possono scegliere di applicare il regime dell’Iva per cassa, che si intende operante per 3 anni:
1. coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a due milioni di euro
2. coloro che, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzarlo.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 21 novembre 2012 stabilisce che la scelta si desume dal comportamento concludente del contribuente; la comunicazione dovrà poi avvenire nella prima dichiarazione annuale Iva (quadro VO) da presentare successivamente alla scelta operata.
Chi opera in base allo speciale regime qui descritto, è tenuto ad apporre nelle fatture l'annotazione che si tratta di operazione avvenuta con “IVA PER CASSA”, corredata dall’indicazione della legge istitutiva (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). Tale annotazione costituisce un esempio di comportamento concludente.
La scelta obbliga il contribuente ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per i soggetti che intraprendono una nuova attività ed intendono avvalersi da subito del regime speciale dell’Iva per cassa, effettuano la comunicazione della scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA di inizio attività.
Il provvedimento direttoriale specifica che è efficace, salva l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, ossia presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario.
Trascorso il triennio obbligatorio di applicazione, il regime in parola resta in vigore per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa; questa va esercitata con le stesse modalità previste per l’attivazione, ossia mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.
Si precisa che l’anno di inizio dell’attività è computato per intero.
Superamento della soglia
Al verificarsi del superamento della soglia di due milioni di euro, quale condizione per accedere al regime, l’operatore è obbligato ad uscire dal particolare regime e applicare le normali regole Iva a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite.
ENTRATA IN VIGORE
In via particolare, l’opzione può essere esercitata con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
La data del 1° dicembre è utilizzabile anche dai contribuenti trimestrali; ovviamente con riguardo alle sole operazioni effettuate nel mese di dicembre.
In regime normale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata; in caso di inizio attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio della stessa.
Occorre precisare che per l’applicazione dell’Iva per cassa a volumi di affari fino a 2 milioni di euro è necessario ottenere il parere del Comitato Iva, il quale giungerà solo dopo il 1° dicembre 2012.
Se non verrà data risposta positiva, le operazioni alle quali è stata applicata l’Iva per cassa dovranno essere riportate al regime ordinario. Non si darà luogo a sanzioni e interessi.
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