Iva per cassa fino a 200mila euro
Autore: eDotto
Pubblicato il 20 marzo 2009
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Dopo che la norma contenuta nel decreto anticrisi ha avuto l’ok da parte dell’Unione europea, il decreto sull’applicazione dell’Iva per cassa attende ora la firma del ministro dell’Economia, Giulio Tremonti. Il provvedimento riceverà il nulla osta, molto probabilmente, tra oggi e l’inizio della prossima settimana e su di esso c’è molta attesa soprattutto per via dell’indicazione del tetto del volume d’affari per poter usufruire del regime dell’Iva per cassa. Per il resto, il decreto attuativo dovrebbe riprodurre in gran parte le indicazioni della norma contenuta nell’articolo 7 del Dl 185. Il limite fissato per l’utilizzo delle nuove modalità di gestione dell’Imposta fa riferimento solo ai soggetti con volume d’affari inferiori ai 200mila euro. Il decreto prevede che i suddetti soggetti, anche se hanno emesso la fattura, potranno versare l’Iva solo dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo. Tale possibilità, però, è limitata alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi d’imposta e non di privati. Anche questi, di conseguenza, se i loro fornitori hanno optato in fattura per il versamento differito, saranno obbligati a posticipare la detrazione dell’Iva al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale della fattura. Se, invece, nella fattura non viene indicato che ci si avvale del differimento, si applicano le regole ordinarie della tassazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La regola generale è, dunque, che l’Iva va versata nel periodo in cui una certa operazione si considera “effettuata” e, quindi, fatturata. Riguardo allo scadenza dell’opzione, si prevede che l’imposta deve essere comunque versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo il decorso di un anno dall’operazione. Se prima dello scadere dell’anno, il cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di aver effettuato il pagamento, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre il limite di un anno.
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